Da MCE LAB una guida pratica sui Ripartitori di calore

In estate risulta un conteggio del riscaldamento domestico anche a impianti spenti? Da MCE Lab e AiCARR l’indicazione su cosa fare per assicurarsi una corretta misurazione dei consumi. Per risparmiare sulla bolletta del riscaldamento è importante un’ attenta rilevazione del dato fornito dal ripartitore di calore. Assicurarsi col proprio amministratore condominiale che questo venga rilevato a fine stagione termica e a inizio di quella nuova è utile per evitare conteggi errati.
Col mese di aprile in tutta la Penisola è avvenuto lo spegnimento del riscaldamento di casa, eccetto per la Zona Climatica F, che non ha alcuna limitazione di tempo né di orario. Anche a impianti spenti esiste però il rischio che i ripartitori di calore possano conteggiare un consumo, a causa di alcune condizioni ambientali che potrebbero verificarsi in casa. I ripartitori di calore misurano in maniera indiretta una stima de-consumo dell’energia termica prodotto da ogni corpo scaldante; non effettuano una misurazione in parametri fisici ma utilizzano un algoritmo matematico proporzionale al calore emesso. 
Visto che il sistema di contabilizzazione misura la differenza di calore tra l’ambiente e il radiatore, se quest’ultimo subisce una variazione di temperatura, per esempio a causa dell’irraggiamento del sole, il ripartitore potrà rilevare la differenza e cominciare a registrare il dato. E’ quindi una situazione che può verificarsi quotidianamente in milioni di abitazioni in tutta Italia, e può incidere sul portafoglio dei loro proprietari; se i dati non sono correttamente rilevati, si può arrivare a spendere fino al 5% in più sulla bolletta del riscaldamento (fonte Il Salvagente, dicembre 2017). 

“Bisogna precisare che tale problematica è relativa solo ai sistemi di contabilizzazione indiretta che appunto utilizzano i ripartitori di calore su ogni corpo scaldante o radiatore e non alla contabilizzazione diretta che si fonda su principi di misurazione differenti ed è utilizzabile solo negli impianti caratterizzati da un unico circuito di alimentazione per ogni unità immobiliare.” - afferma Luca Alberto Piterà, Segretario Generale di AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione - I ripartitori hanno una temperatura di inizio conteggio che dipende dalla loro tipologia e dalla presenza o meno del sensore di temperatura ambiente, ma è possibile che in condizioni in cui il corpo scaldante è irraggiato dal sole o esposto a un flusso diretto di aria fredda si verifichi un conteggio errato.” 
Da MCE Lab, l’osservatorio sul vivere sostenibile promosso da MCE – Mostra Convegno Expocomfort, giunge una importante indicazione per una attenta gestione delle utenze domestiche, così da escludere errate rilevazioni e pagare consumi non effettuati: per evitare il problema è fondamentale assicurarsi con il proprio amministratore condominiale che vengano effettuate due letture dei ripartitori di calore, la prima a valle della chiusura della stagione termica e la seconda a inizio della stagione successiva, accertandosi che eventuali conteggi rilevati tra le due letture non vengano rendicontati in bolletta. 
Le letture vengono trasmesse via radio in automatico dal ripartitore alla centralina (solitamente posta nel vano scale) o rilevate dal tecnico incaricato, ma è sempre possibile accedere ai propri dati dallo schermo del ripartitore (solitamente premendo il tasto centrale situato sotto la mascherina) che permette di visualizzare l’unità di riparto se programmato o l’unità di conteggio per i ripartitori non programmabili o non programmati Per tutte quelle località per le quali il DPR del 6 aprile 2013, n. 74 (art. 4) ha definito i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, tali letture andranno effettuate secondo il seguente calendario: 
• Zona A: dopo il 15 marzo e prima del 1° dicembre; 
• Zona B: dopo il 31 marzo e prima del 1° dicembre; 
• Zona C: dopo il 31 marzo e prima del 15 novembre; 
• Zona D: dopo il 15 aprile e prima del 1° novembre; 
• Zona E: dopo il 15 aprile e prima del 15 ottobre; 
• mentre si rimanda a delibere assembleari per quanto concerne l’inizio e fine della stagione di riscaldamento per la Zona F.
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